La società Zaccari Auto Srl utilizza i dati acquisiti durante lo svolgimento della propria attività di Officina concessionaria del Ministero dei Trasporti e dei dati acquisiti dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e ACI (Automobile club Italia) secondo l’ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) n.679/2016 (GDPR).
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I Dati personali del proprietario del veicolo registrato al Pra (Pubblico Registro Automobilistico) relativi a persone fisiche identificate o identificabili, sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ogni ulteriore norma dettata in materia a livello nazionale e sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.
Categorie di Dati trattati
I Dati trattati sono di seguito indicati.
• Dati anagrafici
• Dati identificativi del veicolo in oggetto.
Ulteriori specifici Dati provenienti dalle banche dati del PRA-ACI NON SONO UTILIZZATI.
I dati utilizzati sono trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e necessarie all'erogazione dei servizi invio di comunicazioni istituzionali.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali, telematiche ed informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Destinatari o Categorie di destinatari a cui vengono rivolte le nostre comunicazioni:
• Autorità pubbliche.
• Soggetti privati
O soggetti intestatari di veicoli in scadenza con l’obbligo di revisione veicoli in base all’Articolo 80 del codice della strada che prevede quanto segue:
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, puo' per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. (83)
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1' dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.998 a € 7.993. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
((17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di riqualificazione delle bombole approvate in conformita' al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa)).
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I Dati dell’Intestatario del veicolo saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità elencate:
• Scadenza revisione veicoli.
Trasferimento di dati personali all’estero
• I dati personali non saranno trasferiti dal territorio dell’Unione Europea verso altri Paesi (cd Paesi terzi) o ad organizzazioni internazionali.
Diritti dell’Interessato
In qualità di Intestatario di 1 o più veicoli registrati al PRA sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR, come di seguito elencati.
• Conferma se sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguarda.
• Accesso ai Dati ed alle informazioni relative al trattamento, nonché copia delle stesse, qualora un trattamento sia in corso.
• Rettifica dei Dati inesatti ed integrazione di quelli incompleti.
• Cancellazione dei Dati che lo riguardano, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR.
• Limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR.
• Portabilità dei Dati, ovvero possibilità di ricevere i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di richiedere la loro trasmissione ad altro titolare, se tecnicamente fattibile.
L’Intestatario ai sensi dell’art. 21 del GDPR, potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati da parte del Titolare, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’Interessato oppure necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del GDPR.
L’esercizio dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo all’indirizzo e-mail:info@zaccariauto.it